Nelle realtà aziendali si presenta, con frequenza crescente, la problematica inerente ai blocchi amministrativi, per la cui risoluzione il Legislatore ha predisposto, mediante la riforma del diritto societario del 2003, l’art. 37 d. lgs. n.5, che disciplina lo strumento del cosiddetto “arbitrato economico”. Attraverso questo istituto, viene introdotta la possibilità di conferire ad uno o più terzi, con l’inserimento di apposite clausole di deadlock all’interno di atti costitutivi o statuti, la risoluzione dei conflitti gestionali creatisi tra gli amministratori di società di persone o s.r.l. La natura dell’istituto dell’arbitrato economico risulta, ancora oggi, non definita, in quanto in dottrina permangono differenti correnti di pensiero: da una parte lo strumento disciplinato dall’art. 37 viene ricondotto ad una forma di arbitraggio (tesi maggioritaria); dall’altra viene assimilato all’arbitrato “tradizionale”, soprattutto in considerazione della collocazione della norma all’interno del Titolo V del d. lgs. 5/2003. Dopo un’attenta analisi in materia, si è ritenuto corretto considerare l’arbitrato economico come una forma sui generis, che presenta punti di contatto con figure già note all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, ma non può essere ricondotta de plano a tali figure. Un’ulteriore tematica trattata concerne la responsabilità dell’atto gestorio, che, in definitiva, grava sul terzo arbitratore, al quale viene ricondotta la paternità dell’atto, dal momento che il rapporto tra l’arbitratore stesso e la società che lo ha nominato per arginare il conflitto di natura gestionale tra gli amministratori può essere considerato alla stregua di un rapporto di mandato. Si è condotta, inoltre, una ricerca operativa, al fine di verificare l’effettiva applicazione dell’art. 37 all’interno di statuti/atti costitutivi, ricerca dalla quale si è dedotta lo scarsissimo, se non praticamente nullo, sfruttamento dell’istituto e la mancanza di giurisprudenza in merito, nonostante lo strumento in esame possa essere considerato di indubbia utilità.
L'arbitrato economico
PONGETTI, MATILDE
2018/2019
Abstract
Nelle realtà aziendali si presenta, con frequenza crescente, la problematica inerente ai blocchi amministrativi, per la cui risoluzione il Legislatore ha predisposto, mediante la riforma del diritto societario del 2003, l’art. 37 d. lgs. n.5, che disciplina lo strumento del cosiddetto “arbitrato economico”. Attraverso questo istituto, viene introdotta la possibilità di conferire ad uno o più terzi, con l’inserimento di apposite clausole di deadlock all’interno di atti costitutivi o statuti, la risoluzione dei conflitti gestionali creatisi tra gli amministratori di società di persone o s.r.l. La natura dell’istituto dell’arbitrato economico risulta, ancora oggi, non definita, in quanto in dottrina permangono differenti correnti di pensiero: da una parte lo strumento disciplinato dall’art. 37 viene ricondotto ad una forma di arbitraggio (tesi maggioritaria); dall’altra viene assimilato all’arbitrato “tradizionale”, soprattutto in considerazione della collocazione della norma all’interno del Titolo V del d. lgs. 5/2003. Dopo un’attenta analisi in materia, si è ritenuto corretto considerare l’arbitrato economico come una forma sui generis, che presenta punti di contatto con figure già note all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, ma non può essere ricondotta de plano a tali figure. Un’ulteriore tematica trattata concerne la responsabilità dell’atto gestorio, che, in definitiva, grava sul terzo arbitratore, al quale viene ricondotta la paternità dell’atto, dal momento che il rapporto tra l’arbitratore stesso e la società che lo ha nominato per arginare il conflitto di natura gestionale tra gli amministratori può essere considerato alla stregua di un rapporto di mandato. Si è condotta, inoltre, una ricerca operativa, al fine di verificare l’effettiva applicazione dell’art. 37 all’interno di statuti/atti costitutivi, ricerca dalla quale si è dedotta lo scarsissimo, se non praticamente nullo, sfruttamento dell’istituto e la mancanza di giurisprudenza in merito, nonostante lo strumento in esame possa essere considerato di indubbia utilità.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.12075/6420